Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il comune ove una delle due parti è residente.
La pubblicazione del matrimonio ha l'obiettivo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Pubblicazioni di matrimonio
L’Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta di pubblicazione (moduli in fondo alla pagina), procede negli adempimenti di ufficio e fissa un appuntamento coi nubendi per redigere il verbale di pubblicazione. L'atto viene pubblicato all’albo del Comune per otto giorni consecutivi e trasmesso all’eventuale Comune di residenza dell’altro nubendo.
Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni senza che siano stati presentati reclami, l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione, per il matrimonio civile, o il nulla osta al matrimonio da consegnare al Parroco della Parrocchia di residenza nel caso di matrimonio concordatario.
Da questo momento sarà possibile celebrare il matrimonio il quale dovrà avvenire entro sei mesi, al termine dei quali l’atto di pubblicazione perde di validità.
Nel caso i futuri sposi siano minori di età il matrimonio è consentito purché abbiano compiuto 16 anni e previa presentazione dell’autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori.
Gli stranieri devono presentare la dichiarazione legalizzata, rilasciata dalla competente autorità diplomatica, attestante che nulla osta al matrimonio, prevista dall’art. 116 del codice civile.
Se i nubendi sono iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le pubblicazioni sono da svolgersi presso il Consolato competente; se uno dei due è iscritto all'AIRE e l'altro in un Comune italiano le pubblicazioni possono svolgersi presso il Consolato competente o il Comune italiano.
Regime patrimoniale
Se il matrimonio è celebrato presso il Comune di Castelnovo di Sotto, al momento della richiesta le parti possono scegliere il regime di comunione o di separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Le parti possono modificare le convenzioni matrimoniali anche successivamente al matrimonio con atto notarile.
Testimoni
Alla celebrazione del matrimonio devono presenziare un testimone per ogni nubendo che verranno indicati nel momento della sottoscrizione della richiesta e di cui è necessario fornire i documenti di identità in corso di validità.