Richiedere la Dichiarazione di Nascita

Servizio attivo

Richiedere la Dichiarazione di Nascita

A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare la nascita del proprio figlio al Comune per le formazione dell'atto di nascita.

Descrizione

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato. 
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

La dichiarazione può essere resa :

  • se i genitori sono sposati è sufficiente che si presenti un solo genitore;
  • se i genitori non sono sposati si dovranno presentare entrambi per procedere al riconoscimento del figlio;
  • se la madre non ha la residenza in Italia si può chiedere che la nascita venga registrata nel Comune di residenza del padre;
  • se i genitori sono di età inferiore ai 16 anni non può riconoscere la nascita del figlio, lo potrà fare solo successivamente, ed è necessario rivolgersi al tribunale;
  • dal medico o da altra persona che ha assistito al parto rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata (art. 2 legge 127 del 15/5/97). 

Nome neonato
Il nome imposto al neonato deve corrispondere al sesso, non deve essere ridicolo, vergognoso o contrario al buon costume e all’ordine pubblico; inoltre se maschio non può essere imposto il nome del padre o di un fratello vivente, se femmina di una sorella vivente.

Cognome neonato
La sentenza della Corte Costituzione 1 giugno 2022 nella G.U n. 22, Serie Speciale, dichiara illegittime tutte le norme che impongono automaticamente il cognome paterno ai figli al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione. Pertanto, il figlio o la figlia dovranno assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. La scelta può essere tra:

  • doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
  • solo cognome paterno;
  • solo cognome materno.

L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.
In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.
Qualora i genitori non dovessero essere in grado di raggiungere una decisione in merito all’ordine di attribuzione, il disaccordo sarà risolto tramite l’intervento di un giudice

Come fare

La dichiarazione di nascita, al fine dell’inserimento dell’atto redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile nell’apposito registro delle nascite, che assume così rilevanza giuridica, può essere resa:

  • entro 3 giorni dall’evento alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale o Casa di Cura ove è avvenuta la nascita; 
  • entro 10 giorni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori. Qualora non risiedano nello stesso Comune e salvo diversi accordi scritti tra di loro, la dichiarazione deve essere resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre. 

Nel primo caso sarà cura dell’autorità che riceve l’atto trasmetterlo al Comune di residenza dei genitori (o della madre) per la trascrizione e la registrazione anagrafica.

Avvertenza: i giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita e nel caso il termine cada in un giorno festivo è possibile recarsi nei competenti uffici anche il giorno seguente.

Cosa serve

  • documento di identità in corso di validità
  • attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto
  • procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore

Cosa si ottiene

L'atto di nascita del minore.

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.

Costi

Non è previsto alcun costo.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

La denuncia di nascita tardiva: nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Settore Demografia

Municipio di Castelnovo di Sotto, Piazza Quattro Novembre, 1, Castelnovo di Sotto, Reggio nell'Emilia, 42024

Email: demografia@comune.castelnovo-di-sotto.re.it
Telefono-Anagrafe: 0522-485726
Telefono-Stato Civile-Polizia mortuaria-Elettorale: 0522-485769 e 0522-485731
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Pagina aggiornata il 23/10/2024