Richiedere Separazione e Divorzio

Servizio attivo

Richiedere Separazione e Divorzio

A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendono separarsi e/o divorziare. I coniugi hanno la possibilità di dichiarare l'accordo di separazione personale, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio direttamente all'ufficiale dello Stato Civile.

Descrizione

Dal 2014, a determinate condizioni, è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile. Tale accordo deve essere consensuale e concluso alla presenza di entrambi i coniugi che devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali. Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

Come fare

È necessario rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi.
Per accedere al servizio devono essere presenti i seguenti requisiti:

  • almeno uno dei 2 coniugi deve essere residente nel comune di Catelnovo di Sotto;
  • il Comune di Catelnovo di Sotto è il comune dove il matrimonio è stato celebrato oppure trascritto (in caso di celebrazione all'estero);
  • non vi deve essere la presenza di figli minori della coppia;
  • non vi deve essere la presenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex L. 104/92), economicamente non autosufficienti della coppia. In presenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti, la coppia può avvalersi della Convenzione negoziata assistita da almeno un avvocato per parte. La circolare n. 6/2015 ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non avuti da altre relazioni. 
  • l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale ma è possibile la previsione dell'assegno di mantenimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro da corrispondersi con versamento periodico (e non in un unico versamento);
  • in caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi 6 mesi dalla separazione legale, se la separazione è stata consensuale, oppure 1 anno, se la separazione è stata giudiziale.

Cosa serve

Gli sposi devono presentare la richiesta compilando il modulo di richiesta e inviandolo all'ufficio competente correlato dei documenti di identità in corso di validità dei richiedenti. 
L’Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta, procede negli adempimenti di ufficio e fissa un appuntamento coi coniugi. Gli sposi devono presentarsi entrambi all'appuntamento, eventualmente con l'assistenza facoltativa di un avvocato, davanti all'ufficiale di stato civile per sottoscrivere l'accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di divorzio o separazione.
Solo nel caso in cui la coppia sia di cittadinanza straniera e avesse contratto matrimonio all'estero, occorre che gli interessati consegnino all'ufficio l'atto di matrimonio estero tradotto e legalizzato nelle forme di legge
 

  • o consegnare a mano il modulo di richiesta previo appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile;
  • o inviare il modulo di richiesta, debitamente compilato e sottoscritto, all'ufficio competente correlato dei documenti di identità in corso di validità dei richiedenti a demografia@comune.castelnovo-di-sotto.re.it.

Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio.

Tempi e scadenze

Il procedimento si compone di due momenti: 

  • primo appuntamento per la firma dell'atto contenente l'accordo;
  • secondo appuntamento con le parti, obbligatoriamente dopo almeno 30 giorni e in una data non modificabile, per la firma dell'atto di conferma dell'accordo. 

La separazione o il divorzio decorrono dalla data dell'accordo (primo appuntamento).

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento. 

Costi

L'atto di separazione o divorzio consensuale comporta il pagamento del diritto fisso di € 16,00 “Diritto fisso separazione/divorzi”
https://castelnovodisotto.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa L. n. 162/2014 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Settore Demografia

Municipio di Castelnovo di Sotto, Piazza Quattro Novembre, 1, Castelnovo di Sotto, Reggio nell'Emilia, 42024

Email: demografia@comune.castelnovo-di-sotto.re.it
Telefono-Anagrafe: 0522-485726
Telefono-Stato Civile-Polizia mortuaria-Elettorale: 0522-485769 e 0522-485731

Pagina aggiornata il 23/10/2024