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Alle persone coniugate che intendono separarsi e/o divorziare. I coniugi hanno la possibilità di dichiarare l'accordo di separazione personale, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio direttamente all'ufficiale dello Stato Civile.
Descrizione
I coniugi che vogliono separarsi o divorziare consensualmente possono scegliere l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per ciascun coniuge. Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica che rilascia un nullaosta, mentre in caso di presenza di figli minori o non autosufficienti, il Procuratore può coinvolgere il Presidente del Tribunale qualora valuti l'accordo non rispondente all'interesse dei figli. Nell'accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale. L'avvocato (unico o uno per parte), una volta formalizzato l'accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile competente ai fini della trascrizione nei registri di Stato Civile.
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto di detti accordi, rivolgersi all'avvocato scelto.
Come fare
Trasmissione dell'accordo al comune competente a riceverlo, che può essere:
comune di residenza di uno dei due coniugi
comune di celebrazione del matrimonio
comune di trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero
Cosa serve
Accordo stipulato presso l'avvocato.
Cosa si ottiene
Registrazione della negoziazione assistita.
Tempi e scadenze
Registrazione immediata all'appuntamento.
Costi
L'atto di separazione o divorzio consensuale comporta il pagamento del diritto fisso di € 16,00 “Diritto fisso separazione/divorzi”.