Richiedere la Riconoscimento della Cittadinanza Italiana per Discendenza “Jure Sanguinis”

Servizio attivo

Richiedere la Riconoscimento della Cittadinanza Italiana per Discendenza “Jure Sanguinis”

A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani, già iscritti all'Anagrafe della popolazione ANPR del Comune.

Descrizione

I cittadini stranieri con antenati italiani, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). È il caso dei Paesi americani e dell'Australia. La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
L’ufficiale d’Anagrafe, come previsto dall’art. 19 c. 2) del D.P.R. 223/89 del Regolamento Anagrafico. è tenuto a verificare la sussistenza della dimora abituale, mediante appositi e ripetuti accertamenti da tenersi nel corso dei successivi 45 giorni previsti per legge. In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto e, qualora permanga un esito negativo si formulerà il provvedimento di rigetto.
Una volta confermata la residenza nel Comune, potrà essere presentata la domanda di riconoscimento della cittadinanza jure sanguins con tutta lo documentazione necessaria a dimostrare la sua discendenza da avo italiano, così come indicato nella circolare del Ministero del1’Interno n. k.28.1 del 08.04.1991. 

Come fare

Per presentare la domanda bisogna essere residenti nel comune di Castelnovo di Sotto. 
Per la richiesta di residenza è necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe. Il richiedente presenta richiesta di residenza al Comune motivando l’iscrizione “per riconoscimento  della cittadinanza jure sanguinis”. 
Per procedere alla domanda di residenza: bisogna procedere alla compilazione del modulo richiesta cittadinanza jure sanguinis. 
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile. 
Istanza di richiesta di riconoscimento cittadinanza jure sanguinis: l'istanza è redatta su apposito modulo ed è soggetta ad imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00). Saranno allegati in originale, o in copia conforme, tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme). I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice, tradotti ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
L'istanza deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile. Nell’istanza dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e dovranno altresì essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.
Nota per gli avvocati: la procura o l’incarico professionale generale non sono sufficienti alla presentazione dell’istanza o della sua trattazione in sede amministrativa, ma è necessaria una procura specifica indirizzata a questa amministrazione.

Cosa serve

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

  • Copia del passaporto (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso);
  • Copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura (in caso che l’ingresso in Italia non sia stato diretto dall’estero ma che ci sia stato uno scalo in un altro Stato dell’area Schengen);
  • Copia del Codice fiscale;
  • Copia del titolo di occupazione dell’immobile (ad esempio: contratto di locazione);
  • Fotocopia dell’atto di nascita dell’avo emigrato

Per procedere alla domanda di cittadinanza jure sanguinis a seguito di residenza occorre:

  • consegnare a mano il modulo di richiesta pervio appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile;
  • inviare il modulo di richiesta, debitamente compilato e sottoscritto, all'ufficio competente correlato dei documenti di identità in corso di validità dei richiedenti a: demografia@comune.castelnovo-di-sotto.re.it

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e, se l'istruttoria si conclude con esito positivo, il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discendente di cittadino italiano. 

Tempi e scadenze

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dall'acquisizione da parte dell’ufficio di tutta la documentazione necessaria alla pratica della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi in questo Comune la dimora abituale al momento della conclusione.

Costi

Non è previsto alcun costo se non per assolvere gli obblighi relativi all'imposta di bollo dove occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda. 
L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento. 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Documenti da presentare in originale:

  • estratto dell’atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli è nato. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio;
  • atto di matrimonio e di morte de1l'avo emigrato;
  • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostilla;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostilla;
  • certificato di non naturalizzazione, rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dal1'Italia, non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto);
  • in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita;
  • autocertificazione di residenza;
  • copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) o, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura;
  • gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali;
  • gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di apostille oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta. la mancanza di legalizzazione o di apostille comporta il rigetto dell’istanza;
  • allo stesso modo, anche le traduzioni debbono essere integrali. In casi dubbi la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate;
  • le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata da un tribunale in Italia; oppure - nel caso nel Paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale) - da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero;
  • i documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall’ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell’autorità giudiziaria);
  • le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Settore Demografia

Municipio di Castelnovo di Sotto, Piazza Quattro Novembre, 1, Castelnovo di Sotto, Reggio nell'Emilia, 42024

Email: demografia@comune.castelnovo-di-sotto.re.it
Telefono-Anagrafe: 0522-485726
Telefono-Stato Civile-Polizia mortuaria-Elettorale: 0522-485769 e 0522-485731

Pagina aggiornata il 23/10/2024