La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di 4 mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale.
Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza.
L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato.
L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione nel registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza; in tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all’iscrizione nell’Anagrafe.
La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:
- trasferimento in altro Comune o all’estero;
- iscrizione nell’Anagrafe dei residenti del comune di Castelnovo di Sotto;
- per irreperibilità accertata d’ufficio.
L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva.
L’iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall’art.5 del d.L. n.47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell’abitazione.