Per “passo carrabile” s’intende l’accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3, punto 37 del Codice della Strada).
Chiunque intenda richiedere, modificare o regolarizzare passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, deve attenersi alle disposizioni sancite dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92, n. 285), dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e s.m.i. e dal Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili del Comune di Castelnovo di Sotto.
Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili del Comune di Cadelbsoco di Sopra, i passi carrabili di nuova istituzione devono essere realizzati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 e devono avere una larghezza d’accesso di dimensione superiore ad un minimo di metri 2,50.