Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell' IMU (art. 5) l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi regionali vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi. Tale situazione si può verificare a titolo esemplificativo qualora l'immobile presenti gravi lesioni o avanzato stato di degrado nel tetto, nelle fondazioni, nei solai o nei muri portanti, da poter costituire un pericolo per persone o cose (rischio di crollo) e tale da renderlo inutilizzato/inutilizzabile, o in relazione alle quali sia stata emessa un'ordinanza di demolizione o di ripristino. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.