Di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso:
Omesso, parziale o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione:
Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dei tributi comunali entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ed i relativi interessi legali.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%) è si applica nelle seguenti misure:
- entro il 14° giorno dalla data di scadenza: la sanzione è pari al 0,083% (1/10 dell’0,83%) per ogni giorno di ritardo. Esempio: se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,083% x 4 = 0,33%, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,083% x 14 = 1,16%;
- dal 15° giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa: la sanzione è pari al 1,25% (1/10 del 12,50%);
- oltre 30 giorni dalla normale scadenza ed entro 90 giorni dal medesimo termine: la sanzione è pari al 1,39% (1/9 del 12,50%);
- oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,125% (pari ad 1/8 del 25%);
- ravvedimenti effettuati successivamente alla data del precedente punto: sanzioni ridotte al 3,572% (pari ad 1/7 del 25%;.
- in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.: sanzioni ridotte al 4,17% (pari ad 1/6 del 25%)
Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del ravvedimento operoso, ovvero:
- entro il 14° giorno dalla data di scadenza: la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo. Esempio: se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
- dal 15° giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa: la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%);
- oltre 30 giorni dalla normale scadenza ed entro 90 giorni dal medesimo termine: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%);
- oltre il termine di 90 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento ed entro un anno dal medesimo termine: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%);
- oltre un anno dal termine fissato per il versamento ed entro due anni dal medesimo termine: la sanzione è pari al 4,29% (1/7 del 30%);
- oltre due anni dal termine fissato per il versamento: la sanzione è pari al 5% (1/6 del 30%).
Parziale versamento in presenza di infedele dichiarazione:
- Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione da emendare: la sanzione è pari al 5,56% (pari da 1/9 del 50%);
- Regolarizzazione oltre 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 6,25% (1/8 del 50%);
- Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 7,14% (pari ad 1/7 del 50%);
- Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 8,33% (pari ad 1/6 del 50%).
Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato all’annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
Parziale od omesso versamento in presenza di omessa dichiarazione:
- Regolarizzazione entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: la sanzione è pari al 5% (pari ad 1/10 del 50%);
- Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: la sanzione è pari al 10% (pari ad 1/10 del 100%);
- Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 12,50% (pari ad 1/8 del 100%);
- Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzioni è pari al 14,29% (pari ad 1/7 del 100%);
- Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 16,67% (pari ad 1/6 del 100%).
Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
Sull’imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi al tasso legale in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione.
Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d’interesse:
- 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
- 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
- 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
- 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
- 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- 5% annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- 2,5% dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- 2% dal 01/01/2025
L’imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro. Esempio € 123,49 si arrotonda ad € 123,00 ed € 123,50 si arrotonda ad € 124,00.
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'Ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.
Al contribuente che, avendo versato in ritardo l'imposta, non ha corrisposto la sanzione ridotta e gli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni intere e degli interessi maturati fino all'eseguito versamento.