Richiedere il Ravvedimento operoso

Servizio attivo

Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista

A chi è rivolto

A tutti i soggetti passivi del tributo che non abbiano proceduto al versamento entro la scadenza prevista.

Descrizione

Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta (rispetto a quella che avrebbe applicato l’Ufficio nell’avviso di accertamento) e relativi interessi legali. 
Il contribuente attiva così una particolare procedura di regolarizzazione volontaria denominata “ravvedimento operoso”, che è regolata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 9-bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

La procedura di ravvedimento operoso, che comporta la riduzione delle sanzioni, non è possibile rispetto a posizioni già in corso di verifica, nonché per imposta già contestata con avvisi di accertamento regolarmente notificati.

Come fare

Di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso:

Omesso, parziale o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione:
Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dei tributi comunali entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ed i relativi interessi legali.

  • entro il 14° giorno dalla data di scadenza: la sanzione è pari al 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo. Esempio: se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;
  • dal 15° giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa: la sanzione è pari al 1,5% (1/10 del 15%);
  • oltre 30 giorni dalla normale scadenza ed entro 90 giorni dal medesimo termine: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%);
  • oltre il termine di 90 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento ed entro un anno dal medesimo termine: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%);
  • oltre un anno dal termine fissato per il versamento ed entro due anni dal medesimo termine: la sanzione è pari al 4,29% (1/7 del 30%);
  • oltre due anni dal termine fissato per il versamento: la sanzione è pari al 5% (1/6 del 30%).

Parziale versamento in presenza di infedele dichiarazione:

  • Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione da emendare: la sanzione è pari al 5,56% (pari da 1/9 del 50%);
  • Regolarizzazione oltre 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 6,25% (1/8 del 50%);
  • Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 7,14% (pari ad 1/7 del 50%);
  • Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 8,33% (pari ad 1/6 del 50%).

Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato all’annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

Parziale od omesso versamento in presenza di omessa dichiarazione:

  • Regolarizzazione entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: la sanzione è pari al 5% (pari ad 1/10 del 50%);
  • Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: la sanzione è pari al 10% (pari ad 1/10 del 100%);
  • Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 12,50% (pari ad 1/8 del 100%);
  • Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzioni è pari al 14,29% (pari ad 1/7 del 100%);
  • Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 16,67% (pari ad 1/6 del 100%).

Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
Sull’imposta dovuta (al netto delle sanzioni) vanno poi calcolati gli interessi al tasso legale in funzione dei giorni intercorrenti tra il termine di legge entro cui doveva essere eseguito il versamento e la data in cui si esegue la regolarizzazione.

Per il calcolo occorre tener conto delle seguenti percentuali d’interesse:
0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;
0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
5% annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023; 
2,5% dal 01/01/2024

L’imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro. Esempio € 123,49 si arrotonda ad € 123,00 ed € 123,50 si arrotonda ad € 124,00.

Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'Ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

Al contribuente che, avendo versato in ritardo l'imposta, non ha corrisposto la sanzione ridotta e gli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni intere e degli interessi maturati fino all'eseguito versamento.

Cosa serve

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà provvedere al versamento con F24, barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento, e comunicare all’Ufficio l’avvenuta regolarizzazione compilando un apposito modello, allegando anche una copia quietanzata dell’F24.

Il modello può essere presentato:

  • a mano presso l'ufficio protocollo del comune;
  • a mezzo posta certificata all'indirizzo segreteria@unionepec.it
  • tramite servizio postale al seguente indirizzo: Unione Terra di Mezzo presso Comune di Castelnovo di Sotto- Piazza IV Novembre n.1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE)

Cosa si ottiene

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso il contribuente regolarizza spontaneamente la sua posizione tributaria.

Tempi e scadenze

La regolarizzazione della posizione tributaria con ravvedimento operoso deve però avvenire prima che l’ufficio: 

  • abbia formalmente comunicato al contribuente che sono in corso verifiche, controlli o ispezioni relativamente alla sua posizione fiscale;
  • abbia notificato al contribuente gli avvisi di accertamento attraverso i quali viene contestato l’inadempimento fiscale se non vi è stata la comunicazione di cui al punto precedente.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Nel caso in cui in cui il contribuente sia residente all'estero, il ravvedimento deve essere effettuato con bonifico bancario. L’imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati, arrotondati all'euro e versati con un unico bonifico. All'interno della causale del/i versamento/i dovranno essere indicati:

  • il Codice Fiscale o Partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato Estero di residenza, se posseduto;
  • il tributo che si ravvede (es. IMU);
  • il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice del tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “ravvedimento”.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Servizio Tributi - Sportello Territoriale di Castelnovo di Sotto

Municipio di Castelnovo di Sotto, Piazza Quattro Novembre, 1, Castelnovo di Sotto, Reggio nell'Emilia, 42024

Telefono: 0522-485713
Telefono: 335-8201178
Email: meazzoni.luigina@unioneterradimezzo.re.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/10/2024