PSA (Peste suina africana) - aggiornamento

Data:

28 febbraio 2023

Immagine principale

Descrizione

Si ricorda che l'art. 3 (“Obblighi di segnalazione e sanzioni”) del D.L. 9/2022 reca una disposizione sanzionatoria nei confronti di chiunque, nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani Regionali, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, non segnali il rinvenimento di esemplari di cinghiale feriti o deceduti immediatamente al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. 

La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981.

Per chi si imbattesse in cinghiali morti (cacciatori, escursionisti, turisti, singoli cittadini), è a disposizione un numero unico per la segnalazione che permetterà l'attivazione del Servizio Veterinario territorialmente competente: 051 6092124

I veterinari del Servizio Veterinario della AUSL di Reggio Emilia sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero della salute

Pagina aggiornata il 23/10/2024