Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

Data:

23 mag 2022

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Descrizione

Si avvisa che l'art. 3 (“Obblighi di segnalazione e sanzioni”) del D.L. 9/2022 reca una disposizione sanzionatoria nei confronti di chiunque, nell'ambito delle attività di attuazione
dei Piani Regionali, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, non segnali il rinvenimento
di esemplari di cinghiale feriti o deceduti immediatamente al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio.
La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981.
Per chi si imbattesse in cinghiali morti (cacciatori, escursionisti, turisti, singoli cittadini), è a disposizione un numero unico per la segnalazione che permetterà l'attivazione del Servizio Veterinario territorialmente competente:

051 6092124

I veterinari del Servizio Veterinario della AUSL di Reggio Emilia sono a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti.

Potete trovare ulteriori informazioni sul sito web:
https://www.alimenti-salute.it/

Allegati

Pagina aggiornata il 23/10/2024