Accesso agli uffici pubblici: dall1 febbraio servirà il Green Pass

Dal 15 febbraio Green Pass rafforzato obbligatorio per gli Over 50 sui luoghi di lavoro

Data:

31 gennaio 2022

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Descrizione

Da martedì 1° febbraio 2022 sarà obbligatorio esibire il Green Pass base per accedere agli uffici comunali, oltre che ai servizi alla persona, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, con l’esclusione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Ricordiamo, inoltre, che per accedere alle biblioteche comunali serve invece il Green Pass rafforzato.

In base al Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, il Green Pass base è obbligatorio per accedere a:

  • luoghi di lavoro
  • barbieri, parrucchieri, estetisti (dal 20 gennaio)
  • banche e finanziarie (dal 20 gennaio)
  • uffici comunali, Inps, Posta, Inail e altri uffici pubblici (dal 1° febbraio)
  • negozi e centri commerciali (dal 1° febbraio) ad eccezione delle attività che si svolgono, in locali al chiuso, nei seguenti ambiti, stabiliti dal Dpcm del 21 gennaio 2022:
  • alimentare e prima necessità (vedi elenco allegato al Dpcm e richiamato in fondo alla notizia)
  • sanitario (approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie) veterinario
  • di giustizia (accesso agli uffici giudiziari e ai servizi socio-sanitari per denunce da parte di vittime di reati o richieste di interventi giudiziari a tutela di minori o incapaci)
  • di sicurezza personale (uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia  e delle polizie locali per attività istituzionali indifferibili, prevenzione e repressione degli illeciti).

Il Green Pass rafforzato è invece obbligatorio nei seguenti casi:

  • accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50 (dal 15 febbraio)
  • biblioteche, musei, mostre, cinema e teatri
  • bar e ristoranti al chiuso e all’aperto (anche per il consumo al banco)
  • alberghi e strutture ricettive
  • treni, navi, aerei, bus e metro
  • piscine, impianti sport di squadra, centri benessere e centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia)
  • sagre, fiere e centri congressi
  • feste e cerimonie civili e religiose
  • impianti di risalita
  • parchi tematici e di divertimento
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Pagina aggiornata il 23/10/2024