Covid-19: quello che c'è da sapere sull'ultimo decreto legge "di Natale"

Le norme riguardano i giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio

Data:

19 dicembre 2020

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Il Decreto Natale 2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è quindi in vigore da oggi introducendo ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.

Nei giorni festivi e prefestivi, compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, l’Italia intera sarà zona rossa, con una novità significativa: la possibilità di uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise.

Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio l’Italia sarà invece in zona arancione. Gli spostamenti tra comuni sarebbero dunque vietati, ma in questi giorni saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni. È vietato comunque recarsi nel capoluogo di provincia.

Le regole per i «giorni rossi» e gli spostamenti consentiti

Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla zona rossa: i negozi al dettaglio sono chiusi (tranne quelli presenti nell’elenco qui sotto allegato); bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).

Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi giorni, però, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise. Eccole:

  • Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco;
  • Si può andare «verso una sola abitazione», e questa deve essere «ubicata nella medesima regione»: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.Nella conferenza illustrativa del decreto il Presidente Conte ha parlato, nello specifico, di possibilità di «ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni»: una specifica ulteriore rispetto a quanto precisato nel decreto, dove si parla di limiti allo spostamento.Il testo del decreto recita: «Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone rosse», ndr) […] lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Le regole per i giorni «arancioni» e gli spostamenti consentiti

Ecco le regole per i giorni “arancioni”: nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione» (fatte salvo le Regioni con regole più restrittive): i negozi sono aperti fino alle 21; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).

Resta valida la possibilità di muoversi per raggiungere, all’interno della propria Regione, parenti e amici (ma non in più di due persone), valida per i giorni “rossi”.

Oltre a questa deroga, ce n’è un’altra: si potrà uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 chilometri. Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.

Il testo del decreto recita: «nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone arancioni», ndr), ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

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Pagina aggiornata il 23/10/2024