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Per le unità collabenti, classificate catastalmente nella categoria F2, ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento Comunale e dell’articolo 1 comma 746, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.