Con delibera di Consiglio n. 41 del 29/12/2025, sono state apportate alcune modifiche al regolamento per l'applicazione dell'IMU, aventi efficacia dal 1° gennaio 2026, in particolare è stato modificato l’articolo 6bis che disciplina le modalità applicative per il riconoscimento delle aliquote agevolate.
Per maggiore chiarezza si riporta il testo in vigore:
Articolo 6bis – ALIQUOTE AGEVOLATE
1. Il Comune può deliberare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale, aliquote d'imposta agevolate definendo i requisiti per la loro fruizione.
2. Per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge n. 431/1998, in adesione al “Patto per la Casa Emilia- Romagna” e in attuazione del relativo Programma regionale, con il supporto di ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna, è prevista l’applicazione di un’aliquota IMU agevolata inferiore a quella prevista per gli affitti a canone concordato che può essere ridotta fino all’azzeramento.
3. Per l’applicazione delle aliquote agevolate deliberate dal Consiglio Comunale, non collegate solo ed esclusivamente alla categoria catastale, il soggetto passivo è tenuto a presentare al Servizio tributi del Comune autocertificazione redatta su apposita modulistica allo scopo resa disponibile. La consegna al Servizio tributi del Comune dell'autocertificazione richiesta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è costituito il requisito che dà diritto all'applicazione delle aliquote agevolate. Qualora detta autocertificazione sia presentata in ritardo, l'applicazione delle aliquote agevolate decorre dal primo gennaio dell'anno di presentazione della stessa.
4. Se non sono intervenute variazioni e sussistono i medesimi requisiti, l'autocertificazione di cui al comma precedente, è da ritenersi valida anche per le annualità successive. In caso contrario, il soggetto passivo deve presentare al Servizio tributi del Comune, una nuova autocertificazione per la variazione o per la cessazione, su apposito modulo predisposto dal Servizio tributi, attestante l'avvenuta variazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la stessa si è verificata.